CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE
MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI
DISCRIMINAZIONE

ADOZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA
Il presente Codice di condotta è adottato dalla Società A1 Climbing ssdrl, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, utilizzando le Linee Guida
pubblicate dalla FASI e stabilisce obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche
finalizzati alla tutela dei minori e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e
di ogni altra condizione di discriminazione nell’ambito dell’attività sportiva svolta dalla
Associazione/Società.
Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della
Associazione/Società, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata.
Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual
volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e/o integrazioni dei Principi
Fondamentali emanati dal CONI in materia di safeguarding, le eventuali ulteriori
disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, le raccomandazioni
dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e le
raccomandazioni dell’Ufficio del Safeguarding Officer della FASI.
Il presente Codice di condotta e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sulla homepage del
sito della Società www.paretisportcenter.com , affissi nella sede della medesima nonché
comunicati al Responsabile Safeguarding della FASI.
FINALITA’
Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché
di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza e ogni altra condizione di
discriminazione, con un riguardo speciale per i minori d’età, indipendentemente dalla
propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere,
orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di
nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore
assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
Tutti i tesserati, i tecnici, i dirigenti, i soci, i volontari, nonché tutti coloro che prendono
parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta
o indiretta, sono tenuti a conoscere e a rispettare quanto previsto dal presente Codice di
condotta adottato dalla Società. 

Sono vietate tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia
sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti
discriminatori, come descritti nel Modello Organizzativo e di Controllo dell’Attività Sportiva
adottato dalla Società.
Il Codice di Condotta stabilisce obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche
finalizzati:
a. al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
b. all’educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva
sana;

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c. alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri,
obblighi, responsabilità e tutele;
d. alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la
dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare
se minori;
e. alla valorizzazione delle diversità;
f. alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se
minore;
g. alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell’atleta;
h. alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all’attività sportiva secondo le
rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
i. alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e
discriminazione;
j. alla rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere
dell’atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso
secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
k. alla rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell’atleta alle
attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età,
identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione,
condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI
I Tesserati devono:
a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività
connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto
nei confronti degli altri Tesserati;
b) astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo,
anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
c) garantire la sicurezza e la salute degli altri Tesserati, impegnandosi a creare e a
mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
d) impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana,
supportando gli altri Tesserati nei percorsi educativi e formativi;
e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito
personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali
dell’attività sportiva;
f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati
g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di
una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
h) astenersi da condotte offensive, minacciose o aggressive;
i) collaborare con gli altri Tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione
di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
j) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni
nominato dalla Società situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a
pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI

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I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono:
a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia,
potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se
minori;
d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione,
prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione,
uno stato di soggezione, pericolo o timore;
f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire
situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro
cura ovvero loro delegati;
h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi,
illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo
nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è
affidata la loro cura ovvero loro delegati;
i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore,
anche mediante social network;
j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si
riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta,
attivando il Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dalla
Società;
k) impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione
e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti
loro affidati;
m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati
per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding,
sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni,
nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito
sportivo;
p) astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei
tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le
necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o
dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
q) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni
nominato dalla Società situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a
pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI
Gli atleti hanno i seguenti diritti, doveri e obblighi:
a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno
reciproco;
b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in
spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le

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modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura,
eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che
riguardino sé o altri;
d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante
manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in
generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto
comunque coinvolto nelle attività sportive;
h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o
ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in
occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima
ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro
delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5;
k) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni
nominato dalla Società situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a
pericolo o pregiudizio.
PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI
I dirigenti, gli istruttori, gli allenatori e i tecnici sportivi e tutti coloro che svolgono attività
professionali o attività volontarie che comportano contatti diretti e regolari con minorenni
devono avere un alto grado di onestà, moralità e competenza e devono comprendere
appieno la responsabilità che implica il loro ruolo teso a costruire un ambiente sano,
accogliente e rispettoso dove sia accettata ogni forma di diversità.
Chiunque svolga un’attività che comporti un contatto con i minorenni, oltre al
conseguimento delle necessarie qualifiche, deve seguire un percorso di formazione
continua improntata alla consapevolezza, al rispetto, all’educazione e all’etica e finalizzata
a proteggere le persone di minore età da ogni forma di abuso, violenza e discriminazione
così come individuati dal Modello Organizzativo e di Controllo dell’Attività Sportiva adottato
dalla Società.
La fase di selezione e assunzione del personale o di altri collaboratori e volontari, tutela il
miglior interesse del minorenne, attuando opportuni controlli e procedure per escludere
chiunque non sia idoneo a lavorare nei contesti individuati e/o presenti situazioni di
pregiudizio.
A tale fine la Società:

  • acquisirà documentate referenze che dimostrino l’idoneità del candidato ad assumere
    incarichi che prevedano delle attività a contatto con i minori;
  • approfondirà con i candidati eventuali incoerenze e/o discontinuità nell’attività
    professionale svolta in precedenza;
  • si assicurerà che il candidato non abbia riportato sanzioni in ambito sportivo per illeciti
    disciplinari per condotte in violazione dei diritti, della salute e del benessere dei minorenni;
  • si assicurerà che i candidati non abbiano riportato una condanna penale definitiva per
    reati non colposi contro l’incolumità, contro la persona (con la sola eccezione dei delitti

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contro l’onore) ovvero concernenti sostanze stupefacenti, ovvero che non abbiano un
carico pendente per i reati previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1,
600 quinquies, 604-bis, 604-ter, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e
609 undecies del codice penale o che nei loro confronti non sia intervenuta l’irrogazione di
una sanzione interdittiva all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori, ovvero l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine
grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate
prevalentemente da minori, nonché l’applicazione della misura di sicurezza del divieto di
svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
A tal fine l’operatore sportivo dovrà presentare il certificato penale del casellario giudiziale e
il certificato dei carichi pendenti. I certificati verranno prodotti al momento del reclutamento
e dovranno essere presentati con cadenza annuale;

  • i candidati devono prendere visione, sottoscrivere ed impegnarsi a rispettare il Codice di
    condotta;
  • la definitiva assunzione o il coinvolgimento nell’attività è subordinato ad un periodo di
    prova nel corso del quale il candidato dovrà svolgere un primo corso di formazione sul
    tema della tutela dei diritti e del benessere dei minori in ambito sportivo;
  • successivamente all’assunzione l’operatore sportivo sarà tenuto alla frequentazione
    almeno una volta l’anno dei corsi di formazione volti alla divulgazione delle politiche di
    safeguarding eventualmente svolti dalla FASI.

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO ENDOASSOCIATIVO
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
N.B. Il sistema disciplinare e sanzionatorio endo-associativo trova applicazione solo se lo
statuto della Società lo preveda.
Nei confronti del responsabile di una violazione del presente Codice di condotta, può
essere promossa un’azione disciplinare finalizzata all’accertamento della violazione
stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato all’autore
della violazione l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in
ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata una sanzione
proporzionata alla gravità della violazione commessa, all’intensità del dolo o al grado della
colpa ed all’eventuale recidiva.
Le sanzioni previste potranno essere applicate ad ogni violazione delle disposizioni
contenute nel presente Codice di condotta a prescindere dallo svolgimento e dall’esito del
procedimento disciplinare eventualmente instaurato dinanzi agli organi di giustizia sportiva
nel caso in cui la violazione integri gli estremi dell’illecito disciplinare ovvero dall’esito del
procedimento penale nel caso la violazione integri una fattispecie di reato.
In ogni caso, la sanzione irrogata prescinde dalla commissione di un illecito disciplinare a
norma del Regolamento di giustizia della FASI e si attesta come reazione della Società al
mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Codice di condotta.
Il Responsabile per gli abusi, la violenza e le discriminazioni nonché il Safeguarding
Officer della FASI devono sempre essere informati di ogni procedura di irrogazione delle
sanzioni per violazione del Codice di condotta ai fini delle valutazioni e del monitoraggio di
loro competenza.
Integra illecito disciplinare la violazione degli obblighi di riservatezza circa l’identità di chi
abbia effettuato una segnalazione o una denuncia o abbia manifestato l’intenzione di farlo

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o abbia assistito o sostenuto un tesserato che abbia presentato una segnalazione o una
denuncia o abbia reso testimonianza o sia stato audito dal Procuratore Federale in un
procedimento per fatti di abuso, violenza, molestia e discriminazione ovvero abbia adottato
una qualsiasi iniziativa relativa alle politiche di safeguarding. Costituisce altresì illecito
disciplinare l’aver posto in essere un comportamento ritorsivo nei confronti dei sopra citati
soggetti, come pure l’aver effettuato una segnalazione manifestamente infondata con dolo
o colpa grave.